Il Permesso di soggiorno per cure mediche
Il Permesso di soggiorno per cure mediche è disciplinato dall’art.36 del T.U. 286/98 il quale prevede tre differenti tipologie di casistiche:
- Il cittadino extracomunitario richiede l’ingresso in Italia per cure mediche che non sono accessibili o non sono possibili nel proprio Paese di origine
- Il cittadino extracomunitario viene trasferito in Italia tramite organizzazioni umanitarie internazionali in accordo con lo Stato per usufruire di cure mediche che non sono accessibili o non sono possibili nel proprio Paese di origine
- Il cittadino extracomunitario viene trasferito in Italia tramite organizzazioni umanitarie internazionali in accordo con una Regione italiana per usufruire di cure mediche che non sono accessibili o non sono possibili nel proprio Paese di origine
In tutte e tre le ipotesi il cittadino extracomunitario non deve essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, fatta eccezione per l’unico caso di ingresso per cure rilasciato a donne durante il periodo della gravidanza.
Nel secondo e nel terzo caso saranno lo Stato o la Regione a farsi carico dei costi medici, mentre nella prima ipotesi tutta la spesa economica sarà a carico del cittadino straniero.
Per ottenere il Visto di Ingresso per cure mediche , dovrà essere presentata all’Ambasciata italiana competente, una dichiarazione della struttura sanitaria, che dovrà riportare la tipologia della cura, la data di inizio e termine della stessa, la durata della degenza e il costo presumibile delle prestazioni.
Inoltre, il cittadino straniero dovrà presentare un deposito cauzionale pari al 30% dell’importo e dovrà dimostrare, altresì, come provvederà al pagamento del restante 70%, delle spese di vitto e alloggio e delle spese di rimpatrio.
Il cittadino bisognoso di cure mediche potrà avvalersi di un accompagnatore, il quale dovrà seguire lo stesso iter per l’ottenimento dapprima del Visto di Ingresso e, una volta arrivati in Italia, entro 8 giorni richiedere il relativo Permesso di Soggiorno.
Il Permesso di Soggiorno potrà esser rilasciato per una durata pari al tempo necessario per le cure mediche, con la possibilità di rinnovo dello stesso, prima della scadenza, qualora fosse necessario proseguire i trattamenti terapeutici esclusivamente in Italia.
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