La normativa per soggiorni di studio inferiori ai cinque mesi
Negli ultimi anni si è sempre parlato dei cosiddetti “cervelli in fuga” dal nostro Paese verso altre nazioni, che potessero dare loro più opportunità e sbocchi professionali consoni agli studi effettuati. Al netto della pandemia che affligge l’intero Globo dall’inizio del 2020, è interessante analizzare i dati effettivi pre-Covid: nel decennio 2008-2018 si sono trasferiti all’estero circa un milione di connazionali, con ben 130mila solo nel 2019, con una crescita rispetto all’anno precedente di quasi il 10%.
Il problema non deve essere considerato solo dal punto di vista prettamente numerico delle uscite, dal momento che l’emigrazione avviene con numeri più alti, per esempio, in Francia e Germania, ma dai numeri troppo bassi di coloro che arrivano sul nostro territorio.
Quanti sono gli studenti che vengono a studiare in Italia?
In base ai dati Eurostat si scopre come solo il 5,6 % degli iscritti nelle Università italiane provenga dall’estero, dato di gran lunga inferiore alla media europea – che si attesta tra l’8 e il 9 % – a distanza abissale da altri Paesi nei quali la presenza degli studenti stranieri si attesta anche oltre il 30 % del totale degli iscritti.
Si risale qualche posizione prendendo in considerazione i Master e i Dottorati che si avvalgono della presenza del 16 % di studenti stranieri, ma sempre a distanze siderali da Paesi come Francia, Germania e Regno Unito.
Quali sono gli step da seguire per venire in Italia a studiare?
La maggior parte degli studenti stranieri Non-UE che desiderano studiare in Italia, per un corso di laurea, master o dottorato, necessitano di richiedere il Visto e il Permesso di soggiorno una volta giunti nelle nostre città.
Si era posto sempre un problema sulla necessità di richiedere il Permesso, per gli studenti che soggiornassero in Italia per un periodo inferiore a 150 giorni.
Il Decreto-legge del 21 ottobre 2020 n. 130 ha fugato ogni dubbio a riguardo, stabilendo che non sia obbligatoria la richiesta del Permesso di Soggiorno, ma solo necessaria una dichiarazione di presenza successivamente all’arrivo da presentare in Questura.
Nella fattispecie è stato integrato l’Art. 38 del Testo Unico dell’Immigrazione, il quale adesso statuisce:
«Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). – 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 6, comma 8, del presente testo unico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 7, comma 2-bis».