Il ricongiungimento familiare dei genitori
Il numero di migranti nel mondo è in costante crescita da circa venti anni e ha raggiunto il primato nel 2020, rasentando la cifra record di 281 milioni di persone: in questi anni il ricongiungimento familiare ha rappresentato il canale principale di migrazione regolare nel territorio dell’Unione Europea.
Con la locuzione ricongiungimento familiare si intende il mezzo giuridico attraverso il quale il diritto all’unità familiare può essere ottenuto: l’unità familiare, infatti, costituisce un diritto primario dell’individuo che gode di tutele sia nell’ambito internazionale che nelle normative nazionali dei vari Paesi.
Requisiti per il ricongiungimento dei genitori
Un cittadino Non-UE che sia regolarmente residente sul territorio nazionale può richiedere il ricongiungimento familiare di uno o entrambi i genitori, purché ricorrano due condizioni basilari:
- Genitori a carico del richiedente senza altri figli nel Paese di origine;
- Genitori over 65 anni che abbiano anche altri figli, che però non abbiano la possibilità di provvedere al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
Per gli over 65 è richiesto un ulteriore obbligo: dovranno, infatti, presentare un’assicurazione sanitaria che li copra da tutti i rischi sanitari in Italia. In alternativa, possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, al netto del pagamento della quota di iscrizione, anche se a dire il vero, questa possibilità attualmente è prevista solo in alcune regioni, quali Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.
Differenze tra SSN e copertura assicurativa privata
Come abbiamo visto, sono previste due condizioni affinché sia possibile il ricongiungimento dei genitori, e lo stesso dicasi per la copertura sanitaria:
- Se il genitore ha meno di 65 anni di età, ha diritto all’iscrizione al SSN senza alcun pagamento;
- Se il genitore è over 65, l’iscrizione al SSN è volontaria e comporta il pagamento del contributo per anno solare, oppure può assicurarsi contro il rischio di infortunio o malattia, tramite la stipula di un’assicurazione sanitaria privata.
Sono obbligati a iscriversi al SSN:
- i titolari di permesso di soggiorno che svolgano lavoro subordinato, lavoro autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento;
- I regolarmente soggiornanti che abbiano rinnovato il Permesso di soggiorno per motivi familiari, per asilo/richiesta di asilo, attesa adozione/affidamento o per acquisto della cittadinanza;
- Familiari a carico dei cittadini Non-UE che siano obbligatoriamente iscritti al SSN.
Possono sottoscrivere copertura assicurativa privata:
- Titolari di Permesso di soggiorno per motivi di studio;
- Titolari Permesso di soggiorno per motivi religiosi;
- Titolari di Permesso di soggiorno come accompagnatore per cure mediche;
- Titolari di Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare over 65.
In un’epoca di globalizzazione come quella che stiamo vivendo, appare chiara l’impronta dei vari ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali, i quali tendono sempre più a salvaguardare l’unità familiare come presupposto fondante della società civile.