Visto d’ingresso per turismo richiesto da cittadini extra U. E.
Il visto d’ingresso per turismo viene rilasciato al cittadino straniero che intenda viaggiare in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen per un massimo di 90 giorni
La domanda deve essere presentata dallo straniero all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente. Unitamente alla domanda il turista, al fine di ottenere il visto d’ingresso, deve possedere i seguenti requisiti:
- disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000. La dimostrazione dei mezzi finanziari può essere esibita anche mediante polizza fideiussoria;
- assicurazione sanitaria, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni;
- prenotazione del volo di andata e di ritorno;
- disponibilità alloggiativa (prenotazione hotel, dichiarazione di ospitalità, etc… );
- eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente.
Con il visto d’ingresso per turismo non è possibile effettuare attività lavorativa. Il turista entro 8 giorni dall’ingresso in Italia deve comunicare alla Questura competente la propria permanenza sul Territorio Nazionale.