• Permesso di soggiorno

    Il Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

    Il Permesso di soggiorno per motivi di giustizia è rilasciato su espressa richiesta dell’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la presenza del cittadino straniero in Italia sia fondamentale per procedimenti penali in corso secondo quanto disposto dall’art. 390 del codice di procedura penale o dall’art. 2 del DPR 394/99. Esso viene rilasciato per consentire al cittadino straniero l’esercizio del proprio diritto di difesa, per partecipare a un processo che lo vede parte offesa o imputato.
  • Permesso di soggiorno

    Le cure mediche per i cittadini senza Permesso di soggiorno

    Il fenomeno migratorio costituisce per l’Italia un banco di prova per riflettere sulla proficuità dei principi stabiliti dalla Costituzione in senso universale. Infatti, la presenza sul nostro territorio dei cittadini stranieri che qui vivono e risiedono, saggia l’efficacia dei principi di inviolabilità dei diritti umani, di solidarietà e di uguaglianza, sanciti nei primi articoli della Carta costituzionale quali capisaldi della Repubblica.
  • Permesso di soggiorno

    Il ricongiungimento familiare dei genitori

    Il numero di migranti nel mondo è in costante crescita da circa venti anni e ha raggiunto il primato nel 2020, rasentando la cifra record di 281 milioni di persone: in questi anni il ricongiungimento familiare ha rappresentato il canale principale di migrazione regolare nel territorio dell’Unione Europea.
  • Permesso di soggiorno

    Il Permesso di soggiorno per cure mediche: requisiti per ottenerlo

    In Italia il diritto alla salute è regolato dall’art.32 della Costituzione, il quale sancisce la salute dell’individuo come un diritto fondamentale e che, di conseguenza, deve essere garantito anche al cittadino straniero, indipendentemente dalla sua posizione personale rispetto alla legge sul suo ingresso e soggiorno nel nostro Paese. Oltre a riconoscere la salute come diritto meramente individuale, la Costituzione italiana statuisce l’interesse della collettività come superiore rispetto a quello del singolo, garantendo, inoltre, le cure gratuite agli indigenti.
  • Permesso di soggiorno

    Disciplina dei Visti e dei Permessi di soggiorno per motivi sportivi

    Quando siamo di fronte al televisore o presenti in uno stadio o in un palazzetto dello sport, non pensiamo che gli atleti non comunitari che gareggiano davanti ai nostri occhi, sono sul campo di gara perché le Federazioni sportive di appartenenza hanno provveduto a seguire l’iter di concessione del Visto di ingresso per gare sportive in Italia.
  • Permesso di soggiorno

    Il Permesso di soggiorno per i minori di 14 anni

    Il tema del rilascio della cittadinanza italiana a chi nasce sul territorio nazionale, occupa da tanto tempo le agende della politica nostrana, senza purtroppo arrivare a una conclusione condivisa tra i vari partiti: la proposta dello Ius Soli, che prevede la concessione della cittadinanza italiana a coloro nati nel nostro Paese, si è sempre arenata in Parlamento per l’opposizione netta di una determinata parte politica.
  • Permesso di soggiorno

    Il Permesso di soggiorno per motivi familiari del coniuge o genitore

    Permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia – avvenuto con Visto per ricongiungimento familiare – presso la Questura di riferimento , inviando l’apposito kit dagli uffici postali abilitati, contenente tutti i documenti richiesti per legge e il modulo per la domanda di rilascio del titolo di soggiorno.
  • Permesso di soggiorno

    Il Permesso di soggiorno per coesione familiare

    Il Permesso di soggiorno per coesione familiare può essere richiesto da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia con un Permesso di soggiorno valido. A differenza del Permesso di soggiorno per ricongiungimento, che è inerente ai familiari che si trovano all’estero e per il quale un requisito indispensabile è rappresentato dalla richiesta del nulla-osta in Prefettura, come disposto dall’Art. 29 del testo Unico dell’Immigrazione, per la coesione tale documento non è richiesto.