Chi sono i collaboratori specializzati?
Sono i lavoratori in possesso di un diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
Secondo l’art. 27 quater D.lgs 286/98 – Testo Unico dell’Immigrazione, per questa tipologia di lavoratore viene concessa la Carta Blu UE, particolare permesso rilasciato al di fuori delle quote stabilite dal Decreto Flussi.
Il nulla osta al lavoro per il rilascio della Carta Blu UE viene richiesto dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, compilando il modulo BC. La Prefettura, dopo aver valutato la richiesta e la documentazione a supporto, rilascia un Nulla Osta che consentirà al lavoratore di poter richiedere presso l’autorità consolare il visto d’ingresso per l’Italia.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato al lavoratore, a seguito della firma del contratto di soggiorno per lavoro, dalla Questura di pertinenza. La durata del permesso è di due anni nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato o nel caso di contratto a tempo determinato la durata è commisurata a quella del rapporto di lavoro più tre mesi.
Il titolare della Carta blu UE, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, può esercitare esclusivamente le attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e i cambiamenti di datore di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte delle competenti direzioni territoriali del lavoro.
Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro dopo 18 mesi di soggiorno legale, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto d’ingresso per esercitare la sua attività lavorativa. Entro un mese dall’ingresso nel territorio nazionale però il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta per poter proseguire con l’attività lavorativa.