I cittadini dell’Unione Europea soggiornanti in Italia
Alla fine della Seconda guerra mondiale fu iniziato un processo di pacificazione tra i vari Paesi dell’area europea, che portò alcuni politici, tra i quali il francese Schuman, il tedesco Adenauer, l’italiano De Gasperi e l’inglese Churchill, a un confronto che avrebbe portato alla creazione del primo embrione dell’Unione Europea come la conosciamo oggi.
Nel corso degli anni, ai sei Paesi fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi), si sono aggiunte altre nazioni, fino a raggiungere il totale dei 27 Stati membri attuali.
Quale è la definizione di cittadino dell’Unione Europea?
Si può definire cittadino dell’Unione qualsiasi persona che abbia la cittadinanza di uno dei Paesi membri. I cittadini godono dei diritti e sono soggetti ai doveri decretati dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, come il diritto di circolare e soggiornare senza vincoli nel territorio di uno Stato aderente – sempre rispettando i limiti imposti dal diritto comunitario, recepito successivamente dagli ordinamenti dei singoli Paesi, come in Italia avvenuto con il D.Lgs 30/2007 – il diritto di voto, il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento Europeo, il diritto alla protezione diplomatica.
Durata del diritto di soggiorno in Italia
I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel nostro Paese, per un periodo non eccedente a tre mesi, senza dover adempiere a particolari formalità, se non avere il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio.
Qualora, invece, il soggiorno dovesse essere superiore ai tre mesi, il cittadino avrà l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune nel quale intende risiedere. Tra i requisiti viene richiesta la dimostrazione di risorse economiche sufficienti, per non gravare eventualmente sull’assistenza sociale e di un’assicurazione che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale.
Cosa sono i rischi sanitari?
I rischi sanitari si verificano nei casi in cui l’assicurato sia colpito da infortunio o malattia improvvisa, che rendano necessario il ricovero presso un ospedale pubblico o prestazioni ospedaliere urgenti. Per prestazioni ospedaliere urgenti si intendono tutte le prestazioni mediche effettuate in ambito ospedaliero, in regime di ricovero e non, conseguenti ad una diagnosi d’urgenza formulata dal medico di guardia dell’Ospedale.