Comunicazione di ospitalità per un cittadino straniero
Nel caso in cui una persona, cittadino italiano oppure straniero regolarmente soggiornante in Italia, volesse ospitare un cittadino extracomunitario presso un’immobile di sue proprietà oppure di cui è affittuario, è obbligatorio darne comunicazione all’Autorità entro 48 ore. E’ necessario seguire questa procedura anche se l’ospite è un parente e indipendentemente dal tempo di permanenza. Questa comunicazione va effettuata qualunque sia il titolo di ospitalità, anche se si ha un Bed&Breakfast, per esempio.
Questo obbligo viene stabilito dall’Articolo 7 del TUI (Testo Unico sull’Immigrazione), ovvero il decreto legislativo n. 286 del 1998. Chiunque dovesse violare l’obbligo di legge, potrebbe venire sanzionato con una multa anche molto ingente.
La dichiarazione da compilare
Esiste un modello da compilare da parte del “denunciante” ovvero l’ospitante, che può essere il proprietario di casa o il locatario, e sostanzialmente deve contenere il suo Nome, Cognome, data e luogo di nascita e residenza. I dati anagrafici dell’ospite cittadino extracomunitario o apolide insieme agli estremi del documento di identità, come il passaporto. Deve essere indicato l’indirizzo dell’immobile e a che titolo viene ceduto: a titolo gratuito o in affitto.
La dichiarazione può essere trasmessa presso gli uffici della polizia locale oppure per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Questura, in caso di capoluogo di provincia, oppure al Comune in caso contrario.