Il Permesso di soggiorno per coesione familiare
Il Permesso di soggiorno per coesione familiare può essere richiesto da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia con un Permesso di soggiorno valido. A differenza del Permesso di soggiorno per ricongiungimento, che è inerente ai familiari che si trovano all’estero e per il quale un requisito indispensabile è rappresentato dalla richiesta del nulla-osta in Prefettura, come disposto dall’Art. 29 del testo Unico dell’Immigrazione, per la coesione tale documento non è richiesto.
Quali sono i requisiti richiesti?
I cittadini stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese possono richiedere il rilascio del titolo di soggiorno a favore di:
- Coniuge maggiorenne non separato legalmente;
- Figli minori non coniugati;
- Figli maggiorenni a carico, che non possano provvedere alle proprie esigenze a causa di invalidità totale;
- Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di provenienza, oppure genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli non possono mantenerli per gravi motivi di salute.
Requisito fondamentale è che il familiare per il quale si richieda la coesione viva sul territorio italiano e, quindi, sia titolare di un valido Permesso di soggiorno: tale titolo verrà quindi convertito dalla precedente motivazione a quella per coesione familiare: tale conversione può essere presentata entro un anno dalla scadenza del Permesso originario.
Quali sono i documenti da presentare?
Per l’ottenimento del nuovo titolo è obbligatorio presentare una lista definita di documenti, quali:
- Permesso di soggiorno di chi effettua la richiesta;
- Fotocopia di tutto il passaporto del familiare;
- Prove che attestino il legame di parentela, tradotte e legalizzate dalle Autorità italiane nel Paese di origine;
- Assicurazione sanitaria obbligatoria per i genitori ultrasessantacinquenni;
- Conformità dell’alloggio: deve essere presentato un certificato attestante la conformità dell’alloggio ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità, documentati dai competenti uffici comunali;
- Documentazione del reddito: presentazione della dichiarazione dei redditi o della Certificazione Unica con la quale si accerti che il reddito minimo annuo non sia inferiore all’assegno sociale ,aumentato della metà per ogni familiare da includere nel Permesso.
A differenza del ricongiungimento, come abbiamo spiegato in precedenza, non è richiesto il rilascio del nulla-osta alla Prefettura e la domanda può essere presentata tramite l’invio del kit postale, allegando tutti i documenti descritti nelle righe precedenti: il nuovo Permesso di soggiorno sarà rilasciato con durata identica a quello del familiare con il quale si è effettuata la coesione, e dovrà essere emesso per legge entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.