Il Permesso di soggiorno per motivi di giustizia
Il Permesso di soggiorno per motivi di giustizia è rilasciato su espressa richiesta dell’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la presenza del cittadino straniero in Italia sia fondamentale per procedimenti penali in corso secondo quanto disposto dall’art. 390 del codice di procedura penale o dall’art. 2 del DPR 394/99.
Esso viene rilasciato per consentire al cittadino straniero l’esercizio del proprio diritto di difesa, per partecipare a un processo che lo vede parte offesa o imputato.
Documenti richiesti per il rilascio
I documenti da presentare per il rilascio del suddetto titolo di soggiorno sono i seguenti:
- Marca da bollo;
- Tre fototessere;
- Originale e copia del passaporto;
- Originale e copia del Permesso di soggiorno o relativa denuncia di smarrimento;
- Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che richiede il rilascio o il rinnovo del Permesso di soggiorno;
- Disponibilità di un alloggio, che può essere dimostrata con la dichiarazione di ospitalità da parte dell’ospitante o con la copia del contratto di affitto in corso di validità, registrato all’Agenzia delle Entrate.
Requisiti e caratteristiche
Il Permesso di soggiorno per motivi di giustizia è rilasciato per un periodo massimo di tre mesi ed è prorogabile per una sola volta.
Il cittadino straniero che si dovesse trovare all’estero può richiedere, anche qualora fosse stato espulso in via amministrativa come stabilito dal D.lgs. 286/98, l’autorizzazione a rientrare sul territorio nazionale, con il limite garantito dal tempo del processo e dalla concessione del via libera disposta dal Questore del luogo nel quale viene celebrato il processo.
Questa tipologia di titolo di soggiorno non è mai convertibile: l’ordinamento giuridico italiano non ha al suo interno un principio generale di convertibilità; quindi, si desume che tale convertibilità sia un’eccezione alla regola ed è considerata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
In conclusione, possiamo analizzare come questo Permesso di soggiorno dovrebbe essere rilasciato categoricamente in funzione del diritto alla difesa del cittadino straniero: concretamente, però, risulta uno strumento poco utilizzato nel sistema giudiziario italiano, che di conseguenza arriva alla definizione della condanna senza che l’imputato straniero possa essersi avvalso di un’appropriata difesa.