Il Permesso di Soggiorno per protezione speciale
Tra le diverse tipologie di titoli di soggiorno previsti dall’ordinamento giuridico italiano è presente il Permesso di soggiorno per protezione speciale, che viene rilasciato al richiedente asilo che non possiede le caratteristiche per ottenere la protezione internazionale ma che, per la Commissione Territoriale è un soggetto a rischio di persecuzione e tortura in caso di ritorno nel Paese di origine.
Le origini del Permesso per motivi umanitari
Il Decreto Sicurezza, convertito in Legge 132/2018, ha abrogato il Permesso di soggiorno per motivi umanitari sostituendolo con quello per protezione speciale.
Precedentemente i motivi umanitari costituivano una forma di protezione nei confronti di coloro che non avevano i requisiti per l’ottenimento dello status di rifugiati, ma che non potevano essere espulsi dal territorio nazionale per oggettivi e gravi motivi, quali problemi di salute o di età, carestie, disastri ambientali, instabilità politica, persecuzione o la mancanza del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge, le Commissioni Territoriali sono obbligate a valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei motivi umanitari.
Requisiti del Permesso per protezione speciale
Questa tipologia di Permesso protegge il soggetto dall’espulsione o dal respingimento verso un Paese ostile, nel quale il cittadino straniero rischi di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni personale e sociali. Contestualmente a queste motivazioni vengono tutelate tutte le situazioni nelle quali il cittadino straniero debba essere estradato verso uno Stato nel quale ci sia il timore che possa incorrere in trattamenti inumani, tortura o violazioni dei diritti umani.
La protezione speciale, per come regolata dalla Legge 173/2020, esclude categoricamente la possibilità di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino straniero, quando ciò implichi una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare: in particolare la Commissione deve tenere conto dei vincoli familiari, dell’integrazione nella società italiana, della durata del suo soggiorno nel nostro Paese e, infine, anche dei legami culturali o sociali con il Paese di provenienza.
Qualora ricorrano le premesse indicate, la Commissione invia tutti gli atti al Questore per il rilascio del titolo per protezione speciale: esso ha durata biennale e può essere mutato in un altro titolo.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, unitamente alle varie Convenzioni internazionali sottoscritte da numerosi Paesi, ha contribuito alla costituzione di quelli che si possono considerare “diritti umani”, il cui rispetto deve essere sempre alla base di ogni ordinamento che si vuole definire “civile”.