Il tirocinio formativo per i cittadini stranieri
Il tirocinio consiste in un periodo di formazione che consente di acquisire competenze tecniche e professionali mediante un’esperienza diretta in azienda.
La normativa che disciplina il tirocinio è stabilita dalle singole regioni che, autonomamente, possono decidere di recepire le direttive nazionali indicate dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni.
I soggetti coinvolti sono tre: il tirocinante, l’azienda e l’ente promotore. Tutti devono sottoscrivere un progetto formativo che, di fatto, costituisce l’attivazione del tirocinio.
La normativa prevede anche per i cittadini stranieri la possibilità di usufruire di questa forma di stage formativi.
Tirocinio per cittadini stranieri dell’Unione Europea
Per i cittadini dell’Unione Europea non è prevista nessuna procedura particolare per attivare il tirocinio, in quanto sono equiparati ai cittadini italiani e, conseguentemente, viene applicata la normativa nazionale e regionale.
Tirocinio per cittadini Extra-Ue
Diversa è la situazione per i cittadini non europei, a seconda che essi si trovino già sul territorio nazionale (ad esempio con un Permesso di soggiorno per studio) oppure si trovino ancora nel Paese di origine.
- Cittadino straniero Non-UE regolarmente soggiornante in Italia: qualora il cittadino fosse già presente regolarmente sul territorio nazionale, la procedura è la medesima utilizzata per i cittadini italiani: l’unico requisito richiesto è il controllo dell’effettiva regolarità e validità del titolo di soggiorno;
- Cittadino straniero Non–UE soggiornante nel paese di origine: la possibilità di un tirocinio per i cittadini stranieri Non-Ue che si trovano ancora nel Paese di origine, è prevista espressamente dal Testo Unico sull’Immigrazione. La durata dei tirocini può essere di un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 12 mesi, proroghe comprese.
A differenza di altre tipologie di ingresso, non è richiesto un nulla osta al lavoro e i progetti formativi devono essere preventivamente approvati dalle Regioni.
Il tirocinante deve richiedere un Visto di ingresso per studio/formazione, rilasciato direttamente dalle Autorità consolari, sempre entro i limiti di un numero determinato annualmente, secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2020.
Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del Permesso di soggiorno con quest’ultimo che può essere convertito, al termine del periodo di stage, in un Permesso di soggiorno per lavoro, qualora il datore decida di assumere regolarmente il tirocinante: tale conversione è, però, strettamente legata nei limiti delle quote stabilite annualmente con il Decreto Flussi.