Il Visto di ingresso per cittadini stranieri
I cittadini stranieri che intendano entrare in Italia sono obbligati a esibire ai controlli un proprio documento di riconoscimento: qualora si tratti di un soggiorno inferiore a novanta giorni, è obbligatorio richiedere alle rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio Paese di origine, il Visto di ingresso solo se espressamente previsto, altrimenti è possibile entrare sul territorio nazionale semplicemente esibendo un documento di riconoscimento. Qualora, invece, il soggiorno sia superiore a novanta giorni è sempre obbligatoria la richiesta del Visto di ingresso.
Tipologia dei Visti di ingresso
Ci sono diverse catalogazioni di Visti di ingresso:
- Tipo A (transito aeroportuale);
- Tipo B (transito);
- Tipo C (soggiorni di breve durata o di viaggio fino a novanta giorni);
- Tipo D (soggiorni superiori a novanta giorni).
Inoltre, possono essere suddivisi in ulteriori sottocategorie quali:
- Visti di breve durata (affari, turismo, transito aeroportuale e transito);
- Visti di lunga durata (affari, cure mediche, gare sportive, lavoro, motivi religiosi, ricongiungimento familiare, studio).
Requisiti per la concessione del Visto di ingresso
Ai fini della concessione del Visto di ingresso sono richiesti al cittadino straniero una serie di documenti che differiscono tra loro a seconda della tipologia richiesta.
Tra i più comuni possiamo elencare i seguenti:
- Documento di viaggio in corso di validità (passaporto);
- Dichiarazione di invito da parte di un cittadino italiano o di un cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia;
- Assicurazione sanitaria che copra le spese mediche in caso di urgenza;
- Dimostrazione di idoneità dell’alloggio oppure dichiarazione di ospitalità;
- Qualora il cittadino straniero provenisse da determinati Paesi può essere richiesta la dimostrazione di adeguate disponibilità economiche tramite la presentazione di una polizza fideiussoria;
- Biglietto di ritorno nel proprio Paese di origine.
Simultaneamente al rilascio del Visto di ingresso la Rappresentanza diplomatica italiana recapita al cittadino straniero una comunicazione scritta che espone i diritti e i doveri inerenti all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale.
D’altro canto, non sussistendo i requisiti previsti dalla legge per il rilascio del Visto, la Rappresentanza diplomatica negherà la concessione dello stesso, dandone comunicazione al cittadino straniero. Per ragioni relative a sicurezza oppure ordine pubblico, non è necessaria la motivazione del diniego, al contrario di quanto previsto dalla normativa vigente per le domande presentate per motivi di cure mediche, lavoro, famiglia o studio.
Infine, la presentazione di documenti alterati o falsificati presentati a corredo della domanda, implica l’inammissibilità della stessa oltre alle conseguenti responsabilità penali a carico del richiedente.