Lavoro stagionale: regole per l’ingresso in Italia
Si intende “lavoro stagionale” il rapporto di lavoro della durata tra 20 giorni e 9 mesi.
Le attività lavorative che rientrano nelle quote di lavoro subordinato stagionale sono esclusivamente il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero.
Il lavoratore potrà entrare in Italia sulla base di una semplice conferma di assunzione da parte del datore di lavoro.
Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale non esonera il lavoratore dal richiedere annualmente il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero.
Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, che vuole assumere un lavoratore subordinato a carattere stagionale, deve presentare una richiesta di autorizzazione al lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione. La presentazione di tale richiesta deve avvenire nell’ambito delle quote stabilite dal Decreto Flussi e i tempi per il rilascio sono di 20 giorni, dopodiché il datore di lavoro invierà in originale il nulla osta al lavoratore.
Inoltre, il datore di lavoro deve dimostrare la disponibilità dell’alloggio per il lavoratore straniero: il canone di affitto non potrà essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio stesso e non superiore ad 1/3 della retribuzione spettante al lavoratore.
Il lavoratore deve presentare presso la rappresentanza diplomatica italiana del suo Paese, il nulla osta e il passaporto, necessari per ottenere il visto d’ingresso. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia deve recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente di svolgere l’attività per la quale è stato rilasciato il nulla osta e pertanto non consente di svolgere attività autonoma o subordinata.
Il lavoratore che ha rispettato le condizioni del permesso di soggiorno, rientrando nel proprio Paese alla scadenza del permesso, ha diritto di precedenza per lavoro stagionale nell’anno successivo, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non sono mai entrati in Italia per lavoro stagionale.
Se il lavoratore straniero ha lavorato come stagionale in Italia almeno una volta negli ultimi 5 anni, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l’immigrazione il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale, valido per un periodo massimo di 3 anni.
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