RCA: Responsabilità Civile Auto
La legge impone che i veicoli a motore siano necessariamente assicurati per potere circolare sulle strade pubbliche. L’obbligo assicurativo concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è stato introdotto con la Legge n. 990 del lontano 1969.
La polizza RCA è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni involontariamente causati agli altri quando si usa l’auto. E’ obbligatoria e copre anche quando il veicolo è in sosta o senza guidatore.
La polizza deve avere un massimale minimo garantito per legge. Ovviamente è a discrezione dell’assicurato porre un massimale diverso a fronte di un premio più alto. Nel caso in cui l’entità del danno causato è superiore al massimale della polizza, il proprietario del mezzo e il conducente saranno tenuti a versare la differenza.
Inoltre, la RCA di per sé non copre il guidatore che ha provocato l’incidente, a meno di aver acquistato la garanzia accessoria che estende la tutela della polizza, né i cosiddetti danni dolosi, cagionati volontariamente dall’assicurato. Infine, la polizza RCA non garantisce i danni causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La Responsabilità Civile Auto può essere completata con l’aggiunta di garanzie accessorie. Un esempio di polizza accessoria è il furto e incendio, che garantisce un risarcimento del valore del veicolo al momento del verificarsi del danno, cioè nel caso in cui lo stesso mezzo venga rubato o prenda fuoco.
La polizza è valida per un anno e non prevede il tacito rinnovo. Al momento della scadenza scatta il cosiddetto periodo di tolleranza che dura 15 giorni. Durante le due settimane il mezzo può tranquillamente continuare a circolare perché eventuali sinistri causati dall’assicurato saranno coperti dall’assicurazione.
Per maggiore informazione contattare Generali Italia S.p.A.