Sanatoria 2020: ottenere un permesso per lavoro di sei mesi
Il decreto Rilancio permetterà a lavoratori stranieri, braccianti agricoli, colf e badanti di poter ottenere un permesso di soggiorno di sei mesi per motivi di lavoro.
L’articolo 103 “Emersione di rapporti di lavoro” del dl Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che il costo della sanatoria a carico del datore di lavoro è di 500 euro per ogni lavoratore. Si tratta di un contributo forfettario che dovrà essere versato dopo aver presentato l’istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. L’istanza servirà per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare e potrà essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020.
Nel caso in cui non si proceda alla regolarizzazione da parte del datore di lavoro viene data comunque la possibilità ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di richiedere “un permesso di soggiorno temporaneo”. Questo tipo di permesso è valido solo nel territorio nazionale con durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Condizione necessaria è che lo straniero deve risultare presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne sia allontanato e deve aver svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019 in uno dei seguenti settori:
- agricoltura;
- allevamento e zootecnia;
- pesca, acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona;
- lavoro domestico;
Anche in questo caso è previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. La quantificazione della tantum e le modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del ministro del lavoro, dell’Economia e delle finanze, dell’interno e delle politiche agricole e forestali.
Sono esclusi dalla sanatoria tutti quei datori di lavoro che si sono macchiati di reati quali:
- favoreggiamento dell‘immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Infine viene specificato che non saranno ammessi alle procedure d’istanza quei cittadini stranieri nei confronti dei quali:
- sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultino segnalati;
- che risultino condannati;
- che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.