Il diritto allo studio per i minori stranieri
Una delle problematiche relative all’immigrazione è rappresentata dalla mancanza di integrazione nel tessuto sociale, sia dal punto di vista della conoscenza dei diritti e sia dall’osservanza dei doveri ai quali attenersi stabiliti dall’ordinamento del Paese ospitante.
Uno di questi diritti è senz’altro costituito dall’istruzione scolastica dei minori stranieri: infatti, i minori sia italiani che stranieri, hanno l’obbligo scolastico e il diritto all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno dei loro genitori.
Quali sono le norme che regolano il diritto allo studio?
La norma più importante relativa al diritto allo studio è contenuta nell’Art. 34 della Costituzione Italiana, il quale statuisce che:
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
Attualmente nel nostro Paese l’istruzione obbligatoria è prevista per almeno dieci anni, ed è orientata al raggiungimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una specializzazione professionale, entro il diciottesimo anno di età.
Altra norma che regola il diritto allo studio è contenuta nell’Art. 38 del D.lgs. n. 286/1998, il quale dispone che:
“I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica”.
Questo articolo dispone come i minori stranieri abbiano diritto all’istruzione a prescindere dalla regolarità del soggiorno dei genitori. Quindi l’obbligo scolastico non decade anche qualora i genitori del minore fossero irregolari sul territorio italiano: possiamo notare come la posizione del minore risulti, in questo specifico caso, come indipendente rispetto a quella dei suoi genitori.
L’ultima norma relativa al diritto allo studio è l’Art. 45 del DPR n. 394/99 e successive modifiche, il quale sancisce che la richiesta di iscrizione dei minori nelle scuole italiane, può essere esercitata in qualunque momento dell’anno scolastico, con l’iscrizione alla classe corrispondente all’età dell’alunno.
L’inadempienza dell’obbligo della scuola elementare da parte dei genitori o dei responsabili è punita penalmente, secondo quanto disposto dall’Art. 731 del Codice penale.
In conclusione, possiamo affermare che lo Stato ha predisposto un orchestrato sistema di garanzie e tutele destinato ai minori residenti sul territorio nazionale, che possa garantire loro il pieno sviluppo e integrazione nella società italiana.