Permesso di soggiorno per ricerca scientifica in Italia
Il permesso di soggiorno per motivi di ricerca scientifica viene regolamentato dall’art. 27, comma 1, lett. r, del D. Lgs. n. 286/1998 e s.m.
L’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi è consentito a favore di cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.
Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è disciplinato dall’articolo 27 ter del D.lgs. n. 286/98. In base a tale normativa, i cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore hanno diritto all’ingresso e alla permanenza per motivi di ricerca scientifica sul territorio nazionale per un periodo superiore ai 90 giorni. In particolare, il titolo conseguito deve consentire l’accesso a un dottorato.
Richiesta del visto di ingresso: la procedura
Ai fini dell’ingresso in Italia è necessario che l’Università o l’Istituto nel quale lavorerà il ricercatore, presenti una domanda di nulla osta – il modello FR – tramite procedura online direttamente sul sito del Ministero dell’Interno.
Ai fini della presentazione della domanda, l’Istituto deve figurare nell’elenco del Miur degli Istituti autorizzati a stipulare delle convenzioni di accoglienza per i ricercatori internazionali.
Il ricercatore scientifico di origine straniera e l’Istituto di ricerca stipulano una Convenzione di accoglienza. Tramite tale accordo, l’Istituto si impegna ad accogliere il ricercatore e quest’ultimo si assume l’impegno a realizzare il progetto di ricerca.
La Convenzione deve definire:
• quali siano le risorse erogate al ricercatore scientifico in misura non inferiore al doppio dell’assegno sociale;
• il rapporto giuridico tra le parti;
• la copertura delle spese del viaggio in Italia;
• la stipula di un’assicurazione sanitaria privata.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, su parere positivo della Questura, rilascia il nulla osta all’ingresso nel nostro Paese. Il medesimo Sportello rilascia anche il nulla osta in caso di esito positivo della richiesta, entro 30 giorni dalla domanda. Provvede a trasmetterlo alle Autorità consolari del Paese di provenienza del ricercatore, il quale ha sei mesi di tempo per richiedere il Visto di ingresso.
Richiesta del permesso di soggiorno: la procedura
Il ricercatore deve effettuare la richiesta di tale permesso entro otto giorni dalla data di ingresso in Italia. Il ricercatore scientifico deve recarsi presso gli uffici postali “Sportello Amico” per compilare e inviare il kit postale. A seguito dell’invio vengono rilasciati:
• assicurata postale che dimostri la presentazione della domanda;
• prenotazione dell’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per consegnare i documenti in originale e per le impronte digitali.
Durata del permesso per ricerca scientifica
Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica viene rilasciato per tutta la durata del programma di ricerca. Esso permette lo svolgimento dell’attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è possibile in caso di proroga del programma di ricerca, per una durata pari alla proroga. Tale rinnovo si può ottenere dopo l’avvenuto rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell’attesa del rilascio del permesso è comunque permesso lo svolgimento dell’attività di ricerca.
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